Il decreto Bersani o più propriamente il decreto legislativo n° 79 emanato il 16 marzo 1999, recepimento della direttiva comunitaria 96/92/CE del Parlamento e delConsiglio Europeo del 19 dicembre 1996, è il decreto che di fatto ha introdotto in Italia la liberalizzazione del settore elettrico. Tale decreto è noto agli operatori con il nome dell’allora ministro che lo propose, Pier Luigi Bersani. Gli effetti di questo decreto furono quelli di aprire un mercato elettrico che fin dalla nazionalizzazione del 1962 era di fatto monopolistico (i.e. con il solo operatore nazionale l’ENEL che poteva produrre e vendere energia elettrica agli utenti) ad altri operatori che diventano così concorrenti.
Poiché di fatto il mercato (o filiera) elettrico nelle sue diverse componenti (generazione o produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita di energia elettrica) era concentrato in un solo operatore integrato, l’ENEL che curava ogni fase del settore elettrico, il decreto ha disposto secondo opportune norme la separazione, societaria e proprietaria a seconda dei casi, di ciascuna di queste fasi. Ciascuna fase viene opportunamente regolamentata in modo da ottenere le migliori condizioni capaci di garantire l’effettiva realizzazione dell’apertura del mercato.
Apertura che dovrebbe garantire l’ingresso di capitali privati e una concorrenza tra molteplici operatori con il fine ultimo di avere delle tariffe più basse rispetto ad una situazione di tipo monopolistica. Inoltre tale decreto istituisce particolari soggetti a carattere pubblico che hanno il compito di ottimizzare il funzionamento del mercato.
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Ha imposto una soglia percentuale alla produzione di energia elettrica dell’ENEL pari al 50% dell’energia prodotta in Italia;
Ha imposto all’ex operatore monopolista la vendita di una capacità di produzione ad altri soggetti in modo da creare altri operatori elettrici;
In aggiunta a questo è stato reso possibile l’ingresso nel mercato della generazione elettrica di altri operatori che di fatto potevano, seguendo un opportuno iter autorizzativo, realizzare le loro centrali elettriche per rendere così tale settore della filiera elettrica un settore concorrenziale o aperto a più operatori.
Il primo punto vuole di fatto realizzare lo “spazio” entro cui i nuovi operatori possono entrare nel settore, infatti il limite imposto all’ENEL garantisce a chiunque voglia operare nel settore che ci siano i margini per potersi riavere dell’investimento fatto riuscendo a vendere l’elettricità prodotta. Il secondo punto permette di realizzare il primo consentendo di fatto l’ingresso immediato di altri operatori nel nuovo mercato elettrico. Tale punto viene realizzato semplicemente tramite la creazione di tre società elettriche, denominate GenCo i.e. generation company, che hanno ciascuna un determinato numero di centrali elettriche fino a quel momento di proprietà dell’ENEL per una potenza complessiva di almeno 15.000 MW. Le tre società erano:
GenCo 1 – Eurogen con una potenza totale degli impianti pari a 7.008 MW;
GenCo 2 – Elettrogen con una potenza totale degli impianti pari a 5.438 MW;
GenCo 3 – Interpower con una potenza totale degli impianti pari a 2.611 MW;
Queste tre società sono state messe in vendita secondo opportune modalità a partire dal 2000 garantendo la riduzione della capacità produttiva dell’operatore dominante e la nascita di operatori concorrenti.
La Genco 1, Eurogen, è stata acquistata nel maggio 2002 da un gruppo di investitori che hanno conferito tale capacità produttiva alla società Edipower S.p.A. La GenCo 2, Elettrogen è andata nel settembre 2001 ad un consorzio formato dalla società spagnola Endesa e dalla municipalizzata di Brescia ASM e da altri azionisti minori. La GenCo 3, Interpower, è stata acquistata nel novembre 2002 da una società formata da Acea, la società belga Electrabel e da altri investitori italiani che hanno quote di minoranza.
Occorre ricordare che all’apertura del mercato elettrico oltre all’ENEL e a soggetti investitori privati il mercato vide anche l’ingresso delle municipalizzate di alcune grandi città italiane come Milano, Roma e Torino che dotate di propria capacità di generazione poterono vendere la propria elettricità proprio come gli altri produttori.
Creazione di una società che fosse proprietaria della concessione delle infrastrutture della rete, prima appartenenti all’ENEL;
Creazione di un ente pubblico denominato Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) che avesse la gestione operativa di tale rete;
Al tempo stesso l’esistenza di una società terza che gestisse la rete ad alta tensione garantiva tutti i produttori di energia elettrica di godere ciascuno degli stessi trattamenti riguardo all’accesso alla rete.
Il 31 maggio 1999 secondo il decreto viene attuata una divisione societaria della rete di trasmissione nazionale posseduta dall’ENEL e nasce così una nuova società che gestisce esclusivamente tale tipo di infrastruttura denominata Terna. All’inizio l’ex monopolista controlla ancora la proprietà della rete dato che possiede la totalità delle azioni di questa nuova società, mentre la gestione operativa è affidata al GRTN che ha invece controllo pubblico. Terna diventerà pienamente indipendente a seguito della quotazione alla Borsa di Milano il 23 giugno 2004 del 50% del pacchetto azionario di Terna e con la successiva vendita da parte di ENEL di un’ulteriore 13,86% del capitale azionario in suo possesso di Terna ad investitori istituzionali. La piena indipendenza di Terna dall’ENEL ha fatto scomparire l’esigenza di una gestione terza della rete e di fatto le competenze del GRTN relative alla rete sono state riassorbite da Terna che di fatta è diventata concessionaria e gestore della rete. Dopo tale trasformazione, avvenuta nel 2005, il GRTN ha mutato il proprio compito diventando così Gestore Servizi Elettrici, GSE.
Assieme alla gestione della Trasmissione di Energia Elettrica a Terna viene affidata anche la funzione di Dispacciamento, ovvero la gestione in tempo reale dei flussi di energia sulla rete elettrica in modo da garantire nell’unità di tempo che si verifichi l’uguaglianza tra energia immessa in rete e energia consumata, condizione irrinunciabile per il corretto funzionamento del sistema elettrico.
Dato che tale business viene gestito attraverso un monopolio le tariffe che Terna impone per erogare il suo servizio sono determinate da norme emesse dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, AEEG.
Nel tempo intercorso tra il 1 gennaio 2000 e il 1 luglio 2007 evidentemente gli utenti di energia elettrica in Italia sono stati divisi in due grossi gruppi, che ovviamente cambiavano di consistenza con il procedere delle liberalizzazioni: i clienti idonei, quelli che cioè potevano acquistare energia elettrica sul libero mercato e i clienti vincolati che invece si trovano nella stessa condizione precedente alla liberalizzazione. Tuttavia non essendoci più un monopolista è stato necessario istituire una figura, più precisamente un ente a controllo pubblico che si occupasse di fornire elettricità ai clienti vincolati acquistandola dalla pluralità di operatori che la producevano, tale figura si chiama Acquirente Unico (AU).
Il Decreto ha permesso che la vendita di energia elettrica si realizzi attraverso due modalità:
Contratti bilaterali, realizzati direttamente tra il venditore e il compratore;
Contrattazione nella Borsa Elettrica, realizzati tra il venditore e il compratore attraverso una piattaforma telematica;
I venditori sono o società elettriche che producono l’energia che vendono o società di trading che pur non avendo capacità di generazione rivendono energia che comprano da altri operatori o che importano dall’estero. I compratori sono tutti quelli che possono accedere al libero mercato.
Il decreto definisce specificatamente come fonti energetiche rinnovabili:
il sole,
il vento,
le risorse idriche,
le risorse geotermiche,
le maree,
il moto ondoso,
la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.
Lo “status” di impianto che produce da fonte rinnovabile viene riconosciuto tramite opportuna certificazione rilasciata dal GSE.
Il numero di certificati verdi che un produttore riceve dipende dalla quantità di energia elettrica prodotta nel corso di un anno di attività, infatti ogni certificato corrisponde ad un preciso numero di kWh di energia immessa in rete e dunque prodotta e consumata. Non c’è discriminazione tra energia prodotta da una fonte rinnovabile piuttosto che da un’altra (es. sole e vento).
Il decreto attuativo per le fonti rinnovabili è il Decreto 11 novembre 1999.
Il primo passo di tale processo si è avuto nell’obbligo per l’ex monopolista di costituire società separate per lo svolgimento delle seguenti attività:
– generazione (produzione) di energia elettrica;
– distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;
– la vendita ai clienti idonei;
– l’esercizio dei diritti di proprieta’ della rete di trasmissione elettrica;
– la dismissione delle centrali elettronucleari italiane.